19/07/11

Open Access: La pirateria libera tutti

'PER VIVERE AL DI FUORI DELLA LEGGE, BISOGNA ESSERE ONESTI..'
BOB DYLAN

La rete è di tutti,frequentata da tutti. E' uno strumento di comunicazione tanto normale quanto lo erano telefono e televisione a metà del ventesimo secolo.. Culturalmente c'è stata la piena affermazione del diritto a comunicare e non solo a ricevere informazioni. Così si moltiplicano le comunità virtuali: forum di dibattito,gruppi di interesse,forme nuove dell'organizzazione politica e sociale. Le forme sono le più diverse,perchè lo strumento è totalmente versatile. La rete viene usata come tecnologia di relazione:divertimento,relazioni private,affari,tutto. E' un normale e diffuso luogo di conoscenza,di scambio di idee e di cultura,di formazione di proposte,di controllo e influenza sulla politica. Per questo succede che tutti i principali governi percepiscono come una minaccia la libera comunicazione elettronica,che sfugge ad ogni loro controllo. L'attacco e la distruzione dei diritti collettivi perpetrati dalla globalizzazione si accompagnano ad una politica di controllo sui saperi. I risultati dell'attività intellettuale sono dei beni comuni. Bene comune è anche ciò che produciamo tutti insieme. Ricercatori,artisti,critici,spettatori,studenti:il tempo trascorso a ricercare,a sognare,a sperimentare,a condividere,a non far nulla,a parlare,non appartiene ad artisti e ricercatori. E' semplicemente patrimonio dell'umanità,è parte della nostra intelligenza collettiva,e in nome di questa intelligenza si esige una reale apertura della conoscenza a tutta la società. Le scelte politiche che riguardano insegnamento, cultura,ricerca,salute non riguardano solo le condizioni di lavoro,la retribuzione di chi li produce,ma anche e sopratutto i fruitori,il loro diritto all'accesso e alla conoscenza,il costo che devono pagare per accedervi e i contenuti.Chiaramente la trasformazione di tutti i contenuti in codice binario (unita alla capacità di trasmissione di Internet) non poteva certo lasciare immutato il panorama della cultura e della conoscenza  e la dirompenza con cui si è manifestata la portata delle nuove tecnologie ha avuto il merito di di tornare a parlare del diritto d'autore,diritto che si è affermato sempre più nelle sedi legislative ma che era stato sempre tenuto fuori dalle discussioni dell'opinione pubblica e degli utenti.
Pirati. per alcuni sono solo dei pirati. Per altri,criminali audiovisivi,poi ci sono presidenti emeriti di emerite repubbliche che vorrebbero disconetterli definitivamente dalla rete,negli Stati Uniti si propone di rallentare la velocità delle loro connessioni e in Italia,un ex ministro nell'euforia di ricostituiti ministeri della gioventù e di nuovi Min-Cul-Pop voleva addirittura..educarli,fino ad arrivare all'odierna ridicola delibera di cui sotto..
Milioni di utenti costretti a vestire i panni di moderni Robin Hood  pur di accedere alle tante risorse condivise in rete,per resistere alle crescenti offensive dei colossi dell'intrattenimento. Dopo la politica dei tribunali e le intimidazioni a base di denunce e multe salate,all'insegna del 'colpirne uno per spaventarne cento',siamo all'atto finale,con la trasformazione in veri e propri poliziotti della rete dei signori delle major. Tutto ha inizio con Napster e milioni di ragazzi,di uomini e donne che scaricano e condividono file attraverso sistemi peer-to-peer (p2p) ,software che trasformano ogni pc in una straordinaria macchina di trasmissioni di informazioni. Sono la bestia nera,questi pirati,di etichette musicali e signori di Hollywood che cercano di convincere governi e parlamentari ad adottare misure repressive per fermare pratiche che danneggerebbero i loro fatturati. A contrastare questa offensiva ideologica-giudiziaria non vi sono solo gli utenti  e i navigatori ma fortunatamente vi sono seri economisti liberali,accademici,studiosi,professori emeriti. Che ci spiegano che tanto astio rischia di danneggiare l'economia nel suo complesso. Le opportunità di business si fondano infatti spesso su innovazioni tecnologiche adottate da comunità di dilettanti al di fuori delle logiche di mercato. Come i radioamatori,che all'alba delle trasmissioni radio,popolarono l'etere ponendo le basi per la successiva entrata in campo dei colossi commerciali negli anni 20, o gli appassionati che negli anni 70 misero a punto i primi personal computer,e internet ,promossa e sviluppata da una comunità universitaria. Ma la nostra società è propensa a glorificare gli innovatori animati da intenti commerciali (come imprenditori creativi) e disprezza come pirati o abusivi le comunità innovatrici. Le tecnologie peeer-to-peer dovrebbero essere considerate frutto di imprenditorialità collettiva,apprezzate e incoraggiate (dalla regolazione) perchè apriranno nuovi spazi di sviluppo economico,e non represse con la caccia al pirata ,frutto di una visione miope di chi si illude di porre argine al p2p con i sistemi che limitano la fruizione di file (i Drm) o con soluzioni lesivi alla privacy,come i sistemi di controllo del traffico internet e le politiche di disconnessione.
Chi fruisce di musica e video in formato digitale,oltre all'informazione scritta tradotta in bit, ritiene ormai di aver diritto al pieno controllo del proprio ambiente mediatico. Ha legato un brano musicale o un film alla memoria di un momento della propria esistenza e visto che la tecnologia lo permette,pretende di alimentare la memoria riproducendo quel "medium" a piacimento,convinto che il valore di questo sia nella specifica relazione con esso.. Comprare un altra volta un pezzo di vita,come vorrebbero le major,è cosa assurda ,come sarebbe assurdo comprare ogni volta le foto digitali delle proprie vacanze.Il fine non giustifica mai i mezzi. La disattivazione è una misura illiberale,perchè colpisce un nucleo familiare e non la persona che ha effettivamente scaricato: in Italia,almeno,la responsabilità penale è personale. E poi,se si taglia la connessione via cavo si utilizzeranno connessioni alternative oppure si intesteranno i contratti a prestanomi. Insomma,non ci si rende conto dei potenziali rischi della repressione:si spingerà gli utenti a creare sempre più nuovi sistemi criptati che potranno essere sfruttati anche per veri e propri crimini come la pedofilia, gruppi di programmatori mettono a punto nuovi servizi di file sharing in grado di nascondere l'identità di chi scarica.Un inseguimento di massa che,quanto più mostra i muscoli,tanto più si dimostra fallimentare. Evidentemente, impauriti,la strada della repressione anche quando è dimostrato sia totalmente inutile,resta una tentazione forte. E' evidente che tutti viviamo vite intellettuali e da questo punto di vista siamo uguali. I mezzi per parteciparvi sono però mal distribuiti. Il problema non è tanto la garanzia all'accesso,ma di cosa te ne fai  dell'accesso,cosa capisci, e come questo cambia la capacità di trasformazione della tua vita intellettuale.
Bisognerebbe piuttosto guardare ad una riforma del copyright più consona all'era digitale,all'adozione collettiva di licenze in cui l'utente paga una piccola tassa di accesso ai servizi p2p ed è libero di scaricare quello che vuole,riduzione della durata del diritto d'autore,e per l'indusria musicale rivedere le proprie politiche dopo i tantissimi errori commessi,concentrati sopratutto sui profitti a breve termine. Piratare e reinventare le opere degli altri è una prassi consolidata della cultura umana,la gratuità del web resta uno stimolo cruciale per l'innovazione.

La storia sembra ripetersi: quello che accade oggi in Cina, India, Brasile con la tecnologia a basso costo, consistente, spontanea e incontrollabile è analogo a quello che accadde in America nel XIX secolo con i libri britannici,allegramente fotocopiati e a inizio secolo con la nascita di Hollywood. Da quando gli USA sono diventati una potenza della proprietà intellettuale hanno mutato atteggiamento e si sono fatti meno permissivi e oggi sferrano l'attacco più deciso insieme ad Italia e Francia)  alla libertà della rete. E non solo l'industria culturale,ma anche l'altra industria: il termine Yankee viene dall'olandese 'pirata'. Lo sviluppo industriale statunitense è stato possibile grazie alla pirateria tecnologica ai danni dell'Europa e all'infrazione delle restrizioni alla circolazione di idee e tecniche poste dall'avanzato vecchio continente. Gli europei,infastiditi dai furti, iniziarono a chiamare gli statunitensi indistintamente..Yankees..







DELIBERA N.  398 /11/CONS

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO IN
MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA 

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 6 luglio 2011; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell'Autorità per le garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui  sistemi  delle  telecomunicazioni  e
radiotelevisivo”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, ed in particolare l’art.1, comma 6, lettera b), punto 4 bis;
VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “Protezione del diritto d'autore e di  altri  diritti  connessi  al  suo  esercizio”,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  16 luglio  1941,  n. 166, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 182 bis;
RILEVATO, in particolare, che il citato articolo 182-bis della legge del 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’articolo 11 della legge 18  agosto  2000,  n.  248,  al  fine  di prevenire  ed  accertare  violazioni  delle  prescrizioni in  materia  di  diritto  d’autore, attribuisce all’Autorità funzioni di vigilanza da svolgere in coordinamento con la Società Italiana degli autori e degli editori (SIAE), ciascuna nell’ambito delle rispettive
competenze previste dalla legge; 
VISTO  il  decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n.  70, recante “Attuazione  della direttiva  2000/31/CE  relativa  a  taluni  aspetti  giuridici  dei  servizi  della  società dell'informazione  nel  mercato  interno,  con  particolare  riferimento  al  commercio elettronico”, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile, n. 87, ed in particolare gli artt. 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3;
RILEVATO che gli articoli 14, 15 e 16 del citato decreto legislativo n. 70/2003, ai citati commi, dispongono che l’autorità  giudiziaria  o  quella  amministrativa  avente funzioni di vigilanza può esigere anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle  proprie  attività  come  ivi  definite,  impedisca  o  ponga  fine  alle  violazioni commesse;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “Codice  delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  del  15  settembre  2003,  n.  214,  e  successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  44  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010, recante il “Testo Unico dei servizi di  media audiovisivi e radiofonici” e in particolare gli articoli 3 e 32-bis;
RILEVATO che l’art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, include, tra i principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, “la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione  e  quella  di  ricevere  o  di  comunicare  informazioni  o  idee  senza  limiti  di
frontiere,  l'obiettività,  la  completezza,  la  lealtà  e  l'imparzialità  dell'informazione,  la tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale”; 
RILEVATO che l’art. 32-bis, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.  177,  così  come  inserito  dall’articolo 17, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, dispone che “I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ed in particolare: (…) b) si astengono  dal  trasmettere  o  ri-trasmettere,  o  mettere  comunque  a  disposizione  degli utenti,  su  qualsiasi  piattaforma  e  qualunque  sia  la  tipologia  di  servizio  offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca”;
VISTO il documento contenente gli esiti dell’indagine conoscitiva condotta dall’Autorità sul tema “Il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”, pubblicato sul sito web dell’Autorità in data 12 febbraio 2010;
 VISTA la delibera n. 668/10/CONS del 17 dicembre 2010, recante “Lineamenti di provvedimento concernente l’esercizio delle competenze dell’Autorità di tutela  del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”, con la quale è stata indetta una consultazione  pubblica  sul  documento  che  ha  definito  gli  elementi  essenziali  del provvedimento concernente l’esercizio delle competenze dell’Autorità nell’attività di
tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica;
CONSIDERATO che, in materia di tutela del diritto d’autore, l’Autorità ha visto accrescere progressivamente  il  proprio  ruolo  grazie  a  interventi  del  legislatore  che poggiano su tre pilastri normativi ben identificati.  Il primo riconoscimento di competenze è avvenuto nel 2000, con la legge n. 248, che, nell’aggiornare le disposizioni della legge n. 633/41, inseriva l’articolo 182-bis, con cui si attribuivano all’Autorità e alla SIAE, nell’ambito delle rispettive competenze previste  dalla  legge,  poteri  di  vigilanza.  La  norma  in  questione  attribuisce  altresì all’Autorità, al comma 3, poteri di ispezione, da espletarsi tramite i propri funzionari,  agendo in coordinamento con gli ispettori della SIAE, con l’obbligo di informare gli organi di polizia giudiziaria in caso di accertamento di violazioni.  A tale  generale potere di vigilanza e di ispezione si sono affiancati, nel 2010, i poteri di regolazione attribuiti dall’articolo 32-bis  del  d.lgs.  n.  44,  che,  dopo  aver introdotto tra i principi fondamentali all’art. 3 “la tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale”, impone ai fornitori di servizi di media audiovisivi il rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi nell’esercizio della propria attività, prevedendo altresì  che  l’Autorità  emani  le  disposizioni  regolamentari  necessarie  per  rendere effettiva l'osservanza dei limiti e dei divieti di cui alla norma citata.  L’articolo 32-bis del Testo unico e l’articolo 182-bis  della  legge  sul  diritto d’autore si integrano, poi, con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 70 del 2003,  di  recepimento  della  direttiva  sul  commercio  elettronico,  che  traccia  contenuti  e limiti delle responsabilità degli internet service provider (di seguito ISP), a seconda che
svolgano  attività  di  mere  conduit,  di  caching  e  hosting  di  contenuti  digitali,  e, nell’introdurre il doppio binario di tutela – amministrativa e giudiziaria  –, prevede che l’autorità “amministrativa avent[e] funzioni di vigilanza” possa esigere, al pari di quella giudiziaria,  che  il  prestatore  di  servizi  “impedisca  o  ponga  fine  alle  violazioni commesse”;
AVUTO  RIGUARDO  ai  numerosi  contributi,  tra  cui,  l’Associazione editori software  videoludico  italiana,  l’Associazione italiana editori, l’Associazione Italiana Internet  Provider,  l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive  e Multimediali,  l’Associazione  Nazionale  Produttori  Autori  Disc,  l’Associazione Nazionale  videonoleggiatori  italiani,  l’Associazione  produttori  televisivi, l’Associazione content  service  provider,  l’Associazione  ridistributori  del  settore  home entertainment, l’Assotelecomunicazioni,  la  Business  Software  Alliance,  la  camera  di commercio USA, lo studio legale CBM & partners, Confindustria cultura, Confindustria sistemi  innovativi  e  tecnologici,  EMI  Music  Italy,  la  Federazione  antipirateria audiovisiva,  FASTWEB,  FEDERAZIONE  ITALIANA  DEGLI  AUTORI,  la Federazione  operatori  web,  la  Federazione  Editori  Musicali,  la  Federazione  media digitali  indipendenti,  la  Federazione  Italiana  Editori  Giornali,  la  Federazione  Industria Musicale  Italiana,  FOX,  GOOGLE,  il  Prof.  Gustavo  Ghidini,  il  Nuovo  Istituto  per  la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori, l’Avv. Marco Provvidera, Massimiliano Santoni, il Movimento per la difesa dei cittadini, MEDIASET, MICROSOFT, la Motion Picture  Association  of  America,  il  centro  studi  NEXA  Politecnico  di  Torino,  i Produttori  musicali  indipendenti,  RAI,  RTI,  SACT,  SCAMBIO  ETICO,  la  Società Italiana Autori ed Editori, SKY, THE SPACE CINEMA, Telecom Italia, Telecom Italia Media,  UNIVERSAL  MUSIC,  UNIVERSAL  PICTURES,  l’Unione italiana  editoria audiovisiva, VODAFONE,  WARNER  BROS,  WARNERMUSIC,  WIND,  l’iniziativa SITONONRAGGIUNGIBILE  (che  comprende  Agorà  digitale,  Studio  legale  Sarzana, Assoprovider,  Altroconsumo,  Adiconsum),  la  categoria  dei  videonoleggiatori  (che comprende Alphamatic, Busterpoint, Cast Video e musica, Centro Professionale, Centro Video, Cinecittà Videoclub Sas, Dvd Planet, Effetti speciali sas, Euroself, Filminvideo,
 Hollywoodcinema,  il  grande  cinema  Biancavilla,  il  Grande  Cinema  di  Agliozzo Gaetano,  Movie  24h,  Moviestation,  Nonsolovideo,  PCP  Fratelli  Paolini,  Planet  movie, Ricupero  Rocco  Santi,  Robovideo,  Selfvideo  sas,  Tamtam  video,  Tecnovideo  sas, Tigervideo,  Videobox  snc,  Videoclub93, Videoexpress,  Videoline,  Videomania  OK, Videomusic  house,  Videonauta,  Videonews,  Videosound,  Videostore  Sas,  Videoteca Rocca  Saverio,  Videovoglia),  pervenuti  in  sede  di  consultazione  sui  “lineamenti  di
provvedimento concernente l’esercizio delle competenze dell’Autorità nell’attività di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione  elettronica”  e  alle  osservazioni formulate  nel  corso  delle  audizioni  svolte  con  i  soggetti  interessati  che  ne  hanno  fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:

1. Il quadro normativo di riferimento 
(cfr. punti 1 e 2 dell’allegato B alla delibera n. 668/10/CONS)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti Con riferimento al tema dei poteri attribuiti all’Autorità, in linea generale, parte dei soggetti  hanno  attestato  di  condividere  il  quadro  normativo  come  ricostruito
dall’Autorità.  Tuttavia,  alcune  categorie  di  soggetti,  hanno  avanzato  obiezioni,ritenendo che la competenza dell’Autorità sia limitata ai soli fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, come definiti dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (di seguito, Testo Unico), assumendo escluso ogni potere sanzionatorio in capo all’Autorità nei confronti degli ISP e, più in generale, degli operatori di rete e dei
gestori di siti internet privati. In altri termini, l’Autorità non avrebbe né alcun potere di accertare  condotte  di  immissione  di  file  in  rete,  potere  che  spetterebbe  semmai  agli organi  giudiziari,  né  la  possibilità  di  esercitare  poteri  inibitori  o  di  rimozione  selettiva che sarebbero, nel caso, riservati dalla legge, in via esclusiva, al giudice penale. Alcuni operatori individuano nell’Autorità il soggetto titolato a intervenire in
questo settore e accolgono con favore l’intervento della stessa. Altri, pur condividendo l’analisi dell’Autorità e apprezzando l’intervento  di quest’ultima, manifestano alcune riserve. Uno di questi auspica un intervento legislativo che miri a riorganizzare e modernizzare la normativa in materia, mentre un altro osserva
che l’ordinamento italiano dovrebbe essere adeguato alla Direttiva  UE  sul  commercio elettronico  recepita  con  D.lgs.  n.  70/2003,  attraverso  la  rimozione  degli  ingiustificati ostacoli alla responsabilità degli ISP, e ritiene opportuno che l’Autorità individui un modello  di  regolazione  della  materia  che  tuteli  equamente  i  consumatori,  gli  autori  e  i soggetti  che  veicolano  contenuti  protetti  in  rete,  obiettivo  che  passa  necessariamente attraverso  l’adozione  di  opportune  misure  di  contrasto  della  pirateria.  Un  altro
partecipante suggerisce che, in fase successiva all’emanazione  del  regolamento,  onde evitare conflitti con l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, il legislatore provveda ad una complessiva revisione delle leggi vigenti in materia di diritto d’autore. C’è altresì chi,  pur ravvisando l’idoneità della normativa di riferimento  a  conferire  efficacia  e  solidità all’emanando regolamento, invita a un’attenta valutazione della questione, a fronte del probabile  rischio  di  impugnazione  dello  stesso  da  parte  di  soggetti  interessati  a impedirne l’applicazione per la sua capacità di interferire  su  attività  di  impresa  basate sullo  sfruttamento  senza  titolo  della  proprietà  intellettuale  altrui.  Anche  un  altro operatore  invita  alla  cautela,  al  fine  di  evitare  tensioni  normative,  nonché sovrapposizioni ed incoerenze tra i diversi livelli di enforcement delle regole. Un altro soggetto, infine, reputa fondamentale l’intervento del legislatore e del regolatore per la propria  parte  di  competenza,  purché  ciò  non  leda  in  alcun  modo  le  dinamiche concorrenziali del mercato della distribuzione dei prodotti audiovisivi. Un’altra parte dei rispondenti si oppone alle posizioni espresse dall’Autorità. In particolare, uno di essi fa presente che l’analisi contenuta nel Documento posto in
consultazione  corre  il  rischio  di  apparire  limitata,  non  tenendo  conto dell’effettiva ampiezza del mercato di riferimento, in cui l’offerta dei contenuti digitali, oltre a internet  e  tv-on-demand,  avviene  altresì  tramite  telefono  cellulare  (dispositivi  mobili); posizione  analoga  è  quella  espressa  da  un  altro  partecipante,  che ritiene l’analisi condotta dall’Autorità incompleta in quanto sbilanciata a favore di problematiche concernenti il mercato audiovisivo a svantaggio di quello musicale. Sulla stessa linea si pone  un  altro  operatore,  che  osserva  che  le  misure  proposte  si  caratterizzano  per  una spiccata propensione all’analisi delle criticità tipiche dei media audiovisivi, dei gestori dei siti web, dei fornitori di connettività e di servizi di caching/hosting, lasciando invece nell’ombra la questione dei rapporti tra editori e operatori di comunicazione elettronica,
e trascurando di tutelare tutte le opere dell’ingegno di artisti, scrittori, giornalisti ed editori,  su  qualsiasi  piattaforma  esse  vengano  distribuite,  a  cominciare  dalla  rete. Diversi soggetti intervenuti non ravvisano, nel combinato disposto dagli articoli 32-bis del  Testo  unico  e  182-bis  e  182-ter  della  legge  n.  633/1941,  alcun  fondamento  ad  un potere regolamentare dell’Autorità sui contenuti digitali immessi in rete, stante la limitazione dell’ambito di applicazione dello stesso ai soli servizi di media audiovisivi e radiofonici,  e  ritengono  che  qualsiasi  disposizione  che  incida  sulla  tutela  dei  diritti d’autore, in primis i provvedimenti inibitori, debba essere introdotta esclusivamente attraverso norme di rango primario. Sulla stessa linea si pone un altro partecipante, che reputa  illegittimo  qualsiasi  intervento  dell’Autorità  che  esuli  dalle  competenze  di vigilanza  ai  fini  della  segnalazione  agli  organi  di  polizia  giudiziaria  ad  essa  attribuite dagli  articoli  182-bis  e  182-ter  della  legge  n.  633/1941, e richiama l’attenzione sulla necessità  di  incrementare  tale  attività  di  vigilanza,  con  particolare  riguardo  a  internet. Dello  stesso  avviso  anche  un  altro intervenuto,  che  esprime  perplessità  sul coordinamento tra le diverse norme che attribuiscono competenze all’Autorità in questa materia,  e  di  conseguenza  sul  fondamento  giuridico  dei  poteri  di  intervento  di quest’ultima. Due operatori, infine, considerata l’obsolescenza dell’attuale impianto normativo  nazionale  in  materia  di  diritto  d’autore,  invitano  l’Autorità  ad  una sospensione della procedura in attesa delle iniziative che il Parlamento vorrà assumere in materia all’esito di un più ampio dibattito.

Osservazioni dell’Autorità

Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento Alla luce di quanto già evidenziato nei lineamenti di provvedimento, si ritiene di poter confermare la ricostruzione delle competenze in capo all’Autorità, tenuto conto del quadro normativo e giuriprudenziale di seguito illustrato.
 Cenni alla normativa nazionale
In materia di tutela del diritto d’autore, l’Autorità ha visto accrescere progressivamente il proprio ruolo grazie a interventi del legislatore che poggiano su tre pilastri normativi ben identificati. Il primo riconoscimento di competenze è avvenuto nel 2000, con la legge n. 248, che, nell’aggiornare le disposizioni della legge n. 633/41, inseriva l’articolo 182-bis, con cui si attribuivano all’Autorità e alla SIAE, nell’ambito delle rispettive competenze previste  dalla  legge,  poteri  di  vigilanza.  La  norma  in  questione  attribuisce  altresì
all’Autorità, al comma 3, poteri di ispezione, da espletarsi tramite i propri funzionari, agendo in coordinamento con gli ispettori della SIAE, con l’obbligo di informare gli organi di polizia giudiziaria in caso di accertamento di violazioni. A  tale  generale  potere  di  vigilanza  e  di  ispezione  si  sono  affiancati,  nel  2010,  i
poteri di regolazione attribuiti dall’articolo 32-bis  del  d.lgs.  n.  44,  il  quale,  dopo  aver introdotto tra i principi fondamentali all’art. 3 anche “la tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale”, impone ai fornitori di servizi di media audiovisivi il rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi nell’esercizio della propria attività, prevedendo altresì  che  l’Autorità  emani  le  disposizioni  regolamentari  necessarie  per  rendere effettiva l'osservanza dei limiti e dei divieti di cui alla norma citata. L’articolo 32-bis del Testo unico e l’articolo 182-bis  della  legge  sul  diritto d’autore si integrano, poi, con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 70 del 2003,  di  recepimento  della  direttiva  sul  commercio  elettronico,  che  traccia contenuti  e limiti  delle  responsabilità  degli  ISP,  a  seconda  che  svolgano  attività  di  mere  conduit
(art. 14), di caching (art. 15) e hosting (art. 16) di contenuti digitali e, nell’introdurre il doppio  binario  di  tutela  –  amministrativa  e  giudiziaria  –,  prevede  che  l’autorità “amministrativa  avent[e]  funzioni  di  vigilanza”  possa  esigere,  al  pari  di  quella giudiziaria,  che  il  prestatore  di  servizi  “impedisca  o  ponga  fine  alle  violazioni commesse”. In tutte e tre le disposizioni, viene sancito il principio generale per cui il
prestatore è esente da responsabilità, a condizione che non intervenga in alcun modo sui contenuti  stessi  o  non  sia  venuto  a  conoscenza  del  loro  carattere  illecito.  Aspetto, questo, ribadito dal successivo articolo 17 che stabilisce, in favore degli ISP, il principio della “assenza dell'obbligo generale di sorveglianza”. Se è vero che l’ISP “non  è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o
memorizza,  né  ad  un  obbligo  generale  di  ricercare  attivamente  fatti  o  circostanze  che indichino la presenza di attività illecite”, tuttavia la medesima disposizione, al comma  successivo,  impone  comunque  un  duplice  onere:  questi  è  infatti  tenuto,  oltre  che, ovviamente,  ad  adempiere  all’ordine  impartitogli  dall’autorità  giudiziaria  ovvero amministrativa, anche a: 
a.  informare  senza  indugio  l'autorità  giudiziaria  o  quella  amministrativa  avente funzioni  di  vigilanza,  qualora  sia  a  conoscenza  di  presunte  attività  o informazioni illecite riguardanti un destinatario del servizio da questi fornito; 
b.  fornire  senza  indugio,  a  richiesta  delle  autorità  competenti,  le  informazioni  in suo  possesso  che  consentano  l'identificazione  del  destinatario  dei  servizi  da questo forniti, al fine di individuare e prevenire attività illecite.
Inoltre, il comma 3 del citato art. 17 statuisce in capo al prestatore una forma di responsabilità  civile  rispetto  al  “contenuto  dei  servizi  nel  caso  in  cui,  richiesto dall'autorità  giudiziaria  o  amministrativa  avente  funzioni  di  vigilanza,  non  ha  agito prontamente  per  impedire  l'accesso  a  detto  contenuto,  ovvero  se,  avendo  avuto conoscenza  del  carattere  illecito  o  pregiudizievole  per  un  terzo  del  contenuto  di  un
servizio  al  quale  assicura  l'accesso,  non  ha  provveduto  ad  informarne  l'autorità competente”. La  responsabilità  del  prestatore  viene  dunque  definita  in  negativo:  la generale presunzione di irresponsabilità viene a decadere nel momento in cui ricorrano le  circostanze  di  cui  al  d.lgs.  70/2003,  cioè  quando  questo  viene  a  conoscenza dell’illecito. Come infatti precisato al considerando 48 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, la medesima direttiva “non pregiudica la possibilità per gli Stati
membri  di  chiedere  ai  prestatori  di  servizi,  che  detengono  informazioni  fornite  dai destinatari  del  loro  servizio,  di  adempiere  al  dovere  di  diligenza  che  è  ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite”.






Nessun commento:

Posta un commento